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Rinnovabili non fotovoltaiche, Anie Rinnovabili: bene l’Autorità

Rinnovabili non fotovoltaiche, Anie Rinnovabili: bene l'Autorità
Rinnovabili non fotovoltaiche, Anie Rinnovabili: bene l'Autorità

Con la pubblicazione del parere 489/2015/I/efr l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico si è espressa a favore di correttivi da apportare allo schema di decreto ministeriale per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche.

Per Emilio Cremona, Presidente di ANIE Rinnovabili, trattasi di un passaggio fondamentale prima che venga promulgato il testo definitivo. L’auspicio è che i decisori politici accolgano tali correttivi.
“L’associazione che rappresento – ha spiegato Cremona – dà voce a tutto il settore delle rinnovabili nell’alveo confindustriale. Sin dai primi tavoli tecnici con il MiSE e con Confindustria, ANIE Rinnovabili ha sempre portato avanti istanze che riprendono i temi raccomandati dall’Autorità.

Per la nostra associazione e per l’intera industria delle rinnovabili è la conferma che anche l’Autorità ha una visione sempre più orientata ai nuovi paradigmi della comunità europea. ANIE Rinnovabili si candida a guidare la transizione verso il nuovo design del mercato elettrico.”
“Gli incentivi previsti nello schema di decreto – si legge nel parere dell’Autorità – riprendono la struttura vigente e disciplinata dal decreto interministeriale 6 luglio 2012. Più in dettaglio:
– nel caso di impianti fino a 500 kW, sono di tipo feed in tariff (cioè l’energia elettrica è nella disponibilità del GSE) riconosciuti alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete e sono differenziati per fonte e potenza;
– nel caso di impianti di potenza superiore a 500 kW, sono di tipo feed in premium e sono calcolati come differenza oraria, qualora positiva, tra la cosiddetta “tariffa base” (differenziata per fonte e potenza) e il prezzo zonale orario e si sommano ai ricavi di vendita dell’energia elettrica che rimane nella disponibilità del produttore.
Tali incentivi sono riconosciuti alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete e possono essere applicati, su base volontaria, anche per gli impianti di taglia inferiore, in alternativa alla feed in tariff.
Prima di tutto si apprezza l’impiego prevalente di uno strumento incentivante di tipo feed in premium poiché esso lascia l’energia elettrica nella disponibilità dei produttori, evitando che essa sia interamente commercializzata dal GSE. Ciò è, infatti, coerente con
le osservazioni più volte formulate dall’Autorità (con particolare riferimento al parere 182/2012/I/efr e, da ultimo, alla Relazione 308/2015/I/efr) nonché con la comunicazione della Commissione europea, 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato.
L’attuale schema di decreto interministeriale come si legge anche nella sua motivazione, verrà superato a decorrere dal 2017. A tal fine, si ritiene opportuno iniziare a valutare schemi incentivanti diversi da quelli che sono stati applicati fino ad oggi e più coerenti con l’evoluzione del sistema elettrico e le relative esigenze.
In particolare, nella Relazione 308/2015/I/efr, l’Autorità ha già evidenziato l’importanza e la necessità che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche non programmabili, prestino servizi di rete e partecipino più attivamente al mercato elettrico. Al fine di promuovere tale cambiamento di paradigma, si ritiene necessario innovare gli schemi incentivanti affinché non si limitino a incentivare l’intera quantità di energia elettrica prodotta o immessa in rete indipendentemente dalle modalità di utilizzo degli impianti.
A mero titolo di esempio, l’incentivo potrebbe prevedere una premialità correlata alla
Allegato A prestazione di servizi di rete, quali la riserva primaria, secondaria o terziaria, o, più in generale, alla fornitura di servizi di regolazione della frequenza e/o della tensione.
L’Autorità intende formulare una proposta al Governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 481/95, in merito alla definizione di strumenti incentivanti in grado di perseguire gli obiettivi sopra esposti e, al tempo stesso, compatibili con la comunicazione della Commissione europea, 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato.”
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