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Elettricità: fatturazione solo su misure reali con i nuovi contatori 2G

Conferenza Regioni, il parere su cogenerazione e teleriscaldamento
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Eliminazione delle code di fatturazione calcolate su misure stimate, procedure di cambio fornitura e di voltura più veloci ed efficienti, superamento del sistema delle fasce predefinite, rendendo possibili nuove offerte con fasce orarie flessibili definite dal venditore o con soluzioni prepagate, disponibilità di dati dettagliati al quarto d’ora sul proprio comportamento energetico per il risparmio e la gestione innovativa dei consumi (energy footprint). Sono alcuni dei benefici legati alle nuove funzionalità definite dall’Autorità per i contatori di seconda generazione, i misuratori elettronici che gradualmente potranno sostituire quelli già presenti nelle nostre case.

Approvate dopo un approfondito processo di consultazione e nei tempi previsti dal recente decreto sull’efficienza energetica, le nuove funzionalità rappresentano le caratteristiche minime per i contatori intelligenti che, in base alle scelte dei distributori (i soggetti titolari dell’attività di misura), potranno sostituire quelli elettronici di prima generazione – installati a partire dal 2001- che progressivamente terminano la loro vita utile di 15 anni. 

In particolare, mantenendo la neutralità tecnologica verso la scelta dei singoli distributori, si individuano le modalità di funzionamento e le performance dei futuri contatori, monitorando il percorso evolutivo delle tecnologie di comunicazione e successivamente la possibilità di un aggiornamento delle specifiche. 

Tra le diverse funzionalità dei nuovi misuratori 2G viene, ad esempio, prevista la rilevazione dei dati dell’energia ogni 15 minuti e la rilevazione continua della potenza, per avere un quadro sempre aggiornato quotidianamente dei nostri prelievi giornalieri e comportamenti di consumo, con dati da visualizzare sul display o da trasferire a dispositivi esterni. Nella versione 2.0 dei contatori, quella di immediata disponibilità, che già supporta tutti i benefici definiti, vengono previste due possibili soluzioni di connessione per la telelettura e telegestione, attraverso la rete elettrica PLC (Power Line Carrier) o in radiofrequenza, con la possibilità di lettura di tutti i registri, di aggiornamento del funzionamento del misuratore in base agli accordi contrattuali conclusi tra il cliente e il venditore. Definito anche un canale di comunicazione diretto al cliente, oltre al display a bordo contatore, per la trasmissione dei dati ad un dispositivo ‘intelligente’ che può essere installato in casa. Una possibile evoluzione futura, la versione 2.1, potrà integrare canali di comunicazione oggi non ancora maturi per la specifica applicazione dei misuratori 2G o non diffusi sull’intero territorio nazionale, come quelli basati su tecnologie wireless (nuova radiomobile dedicata) o wired (fibra ottica).
I nuovi contatori 2G dovranno inoltre rispettare la regolazione in tema di ‘brand unbundling’ per il distributore e la loro introduzione non potrà far venir meno la piena funzionalità di quelli di prima generazione 1G installati finché saranno in esercizio.
Per i necessari approfondimenti sui benefici apportati viene rinviata ad una successiva consultazione la definizione di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi connessi alla sostituzione, con l’obiettivo di garantire una tempestiva diffusione dei benefici dei nuovi misuratori al consumatore non appena ne inizierà l’installazione. In ogni caso non verranno riconosciuti costi connessi all’eventuale anticipata dismissione di misuratori 1G se effettuata volontariamente dal distributore.
Infine, come previsto dalla Direttiva europea 1535/2015 sulle regole tecniche, il provvedimento dell’Autorità viene notificato alla Commissione europea per verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione e con i principi della libera circolazione di beni e servizi e, per questo, la sua efficacia viene prevista appieno tra tre mesi, alla fine del periodo di stand-still europeo. I termini di legge per la definizione delle nuove funzionalità rimangono comunque compatibili con quanto previsto dal Dlgs 102/ 2014 sull’efficienza energetica (giugno 2016).
La delibera 87/2016/R/eel e la relativa scheda tecnica di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.

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