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Bonus 55% sull’efficienza energetica, il ministro Zanonato non esclude la proroga

Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato
Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato

Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenuto a Roma il 10 maggio al XIV convegno nazionale dei giovani imprenditori dell’Ance, tema “R-Evolution: ripensare l’impresa, proiettarsi al futuro”, si è mostrato disponibile a valutare la proroga del bonus del 55% sull’efficienza energetica, che scade il prossimo 30 giugno. In mancanza di una proroga, dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36% già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, che dal 1° gennaio 2012 non ha più scadenza.

Quali interventi possono usufruire del bonus del 55%
La detrazione, che era stata prorogata con il Decreto Crescita (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) fino al 30 giugno 2013, spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
Riqualificazione energetica di edifici esistenti, valore massimo della detrazione 100.000 euro
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Valore massimo, 30mila euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
In caso di mancata proroga
Si potrà comunque ricorrere alla detrazione d’imposta Irpef del 36% riservata a chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, è di 48.000 euro per unità immobiliare.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali: interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali, interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali. Per l’elenco completo art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni. Inoltre: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile – anche non residenziale – danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Alcuni dati da ricordare:

  • la detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative;
  • per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili destinati – prevalentemente – ad abitazione, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%;
  • per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2012) al 30 giugno 2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • per fruire della detrazione non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. L’adempimento è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

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