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Biometano, la lettera di Assorinnovabili al presidente del Consiglio

Biometano, la lettera di Assorinnovabili al presidente del Consiglio
Biometano, la lettera di Assorinnovabili al presidente del Consiglio

Assorinnovabili, Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili, ha scritto al presidente del Consiglio, oltre che a tutte le figure coinvolte, una lettera nella quale lamenta il ritardo del nostro Paese riguardo alla legislazione relativa all’avvio del mercato del biometano, ovvero metano prodotto dalla raffinazione del biogas.

Vi proponiamo il testo della lettera, datata 27 gennaio.

Oggetto: Biometano – richiesta urgente di intervento.

Da sette anni stiamo perdendo un’importante opportunità di sviluppo e occupazione per l’Italia Ci permettiamo di indirizzare questa lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri perché sono passati 7 anni dall’approvazione della Direttiva Europea sulle fonti rinnovabili 2009/28/CE e quasi 5 dal recepimento della medesima in Italia e gli operatori italiani aspettano, con motivata impazienza, che si completi il quadro normativo e regolatorio per la produzione di biometano, per poter iniziare la costruzione degli impianti, che daranno anche importanti opportunità di lavoro qualificato.
Insomma, dopo 7 anni dall’approvazione della direttiva europea, in Italia non è dato sapere quando tale percorso terminerà. Il MiSE, anziché porre fine a questo ritardo, usa, a nostro avviso impropriamente, la “scusa” del c.d. “standstill”, dovuto al processo di normazione M/475, per continuare a impedire il concreto avvio di iniziative, molte delle quali iniziate già diversi anni fa con investimenti di operatori che hanno confidato nel completamento del quadro normativo.
Lo “standstill” non impedisce agli Stati membri di emanare norme tecniche, ma al contrario ne consente espressamente l’adozione, a condizione che queste non siano in contrasto con una norma tecnica europea (se) esistente.
Infatti, l’articolo 7, comma 1, della Direttiva 98/34/CE1 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, durante l’elaborazione di una norma tecnica europea, i loro organismi di normalizzazione “non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all’armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente”.
Al contrario, da un lato, il MISE ha espressamente vietato l’immissione in rete di biometano derivante da biogas ottenuto da processi di gassificazione di biomasse o da gas da discarica o dalla frazione organica dei rifiuti urbani (art. 8, comma 9, DM 5 dicembre 2013); dall’altro l’AEEGSI ha consentito l’immissione in rete del biometano soltanto a condizione che sia “tecnicamente libero” da tutte le componenti di cui al rapporto tecnico UNI/TR 11537 (art. 3.2, Allegato A, Deliberazione 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015), condizione che implica la totale assenza di qualsiasi sostanza potenzialmente pericolosa e che non è
tecnicamente realizzabile.
L’introduzione di tali divieti e ostacoli appare del tutto illegittima. Infatti, con queste disposizioni, travalicando i confini del dettato europeo, si sta impedendo la realizzazione di molte iniziative, creando così una disparità di trattamento tra chi opera in Italia e chi opera negli altri Stati membri.
Né può valere come giustificazione il ritardo del Comitato CEN nel completare il processo di normazione tecnica M/475, che ad oggi risulta bloccato non essendo stato raggiunto un accordo tra i vari Stati membri.
Paradossalmente, il processo di normazione potrebbe non concludersi e gli operatori italiani (a differenza dei concorrenti europei) potrebbero non poter mai avviare un’iniziativa di produzione del biometano.
Il danno è che gli operatori italiani sono costretti “a stare alla finestra”, mentre in Germania, Paesi Bassi o Svezia, per esempio, da anni si produce biometano, perché i rispettivi Stati, benché anche essi coinvolti nel processo di normazione M/475, non hanno paralizzato il settore ma l’hanno sostenuto e promosso.
Considerata la situazione descritta, gli operatori italiani che hanno avviato iniziative in questo settore non possono più sopportare questa condizione di stallo.

In sintesi, se il Governo realmente intende dare seguito alla emanata legge che consente anche in Italia la produzione di biometano, è necessario che vengano rimossi urgentemente gli ostacoli introdotti, ingiustificatamente, dalla normativa nazionale e, in particolare, occorre che:
• il MiSE:
1. faccia ripartire il termine di 5 anni per l’entrata in esercizio degli impianti ai fini dell’accesso all’incentivazione del biometano (di cui all’articolo 1, comma 7, del DM 5 dicembre 2013), facendolo decorrere dalla data di effettivo completamento del quadro normativo di riferimento;
2. elimini il divieto di immissione nella rete del gas naturale del biometano derivante da biogas ottenuto da processi di gassificazione di biomasse o da gas da discarica o dalla frazione organica dei rifiuti urbani (articolo 8, comma 9 del Dm 5 dicembre 2013), in modo da allinearci agli altri Paesi europei citati;
3. riconosca direttamente al produttore l’incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti (CIC) al fine di permettere la bancabilità del progetto, anziché, come previsto oggi, al soggetto che “lo immette in consumo” (articolo 4, comma 1 del DM 5 dicembre 2013).
• l’AEEGSI:
1. elimini la prescrizione – impossibile da applicare (infatti non esiste per il gas naturale) – che consente l’immissione in rete di biometano soltanto a condizione che sia “tecnicamente libero” da qualsiasi componente elencata nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 (art. 3.2, Allegato A, Deliberazione 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015);
2. adotti, nelle more della emananda normativa europea, una deliberazione che consenta l’immissione in rete del biometano, a condizione che abbia le medesime caratteristiche previste dalla normativa tedesca (Allegato 1) o, in alternativa, quelle previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, paragrafo 6 (Allegato 2);
3. approvi e pubblichi il codice di rete SNAM, già aggiornato rispetto alle procedure di immissione in rete del biometano, in modo che il GSE possa riconoscere i relativi incentivi per il biometano trasportato attraverso la rete del gas naturale;
• Il Comitato Italiano Gas (CIG):
concluda i lavori di revisione della norma UNI/TR 11537, iniziata da oltre un anno, e adotti limiti e procedure di misura sui microinquinanti non più restrittivi o complicati di quelli in vigore in Germania (cfr. Allegato 1).

Oltre a quanto sopra, per risolvere le ulteriori problematiche esistenti, già più volte segnalate dall’Associazione, si richiede che:
• il GSE:
1. pubblichi un valore di riferimento dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), affinché gli operatori possano elaborare una previsione affidabile di quale sia il livello effettivo di incentivo alla produzione di biometano;
2. preveda l’obbligo di ritiro dei CIC, allo scadere di un determinato termine dall’assegnazione, ad un prezzo minimo definito.
Nelle more dell’adozione di tali provvedimenti, è necessario individuare una misura che “salvi” le iniziative già avviate da coloro i quali avevano fatto affidamento sulla normativa di incentivazione adottata nel 2011 e sulla possibilità di una sua ragionevole attuazione. È noto, infatti, come molti operatori abbiano già investito nello sviluppo di questi progetti, siano stati aggiudicatari di gare d’appalto e, avendo quindi assunto obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione, siano in procinto o abbiano già iniziato i lavori.
Per questi casi, ove l’impianto di produzione di biometano venga realizzato, si chiede (probabilmente la questione è di competenza del GSE) che:
• sia ammessa la valorizzazione dell’energia elettrica da biogas con una tariffa incentivante basata su quelle esistenti;
• la successiva conversione di tale impianto alla produzione di biometano, una volta completato il quadro di riferimento che ne consentirebbe finalmente l’utilizzo, sia qualificata, ai fini della disciplina di incentivazione, come impianto di nuova costruzione e non come intervento di riconversione di impianto esistente.
Con l’unico obiettivo di consentire finalmente l’avvio del settore e permettere ai produttori di sviluppare concretamente le iniziative di produzione di biometano, assoRinnovabili sollecita gli enti coinvolti affinché avviino in breve tempo un tavolo di lavoro per rimediare a tutto il ritardo sin qui cumulato.
In mancanza, assoRinnovabili preannuncia sin d’ora che sarà costretta a intraprendere ogni iniziativa per la tutela dei produttori rappresentati.
Nell’attesa di un gentile riscontro e rimanendo a disposizione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Allegati:
1. Parametri vigenti in Germania
2. Rapporto tecnico UNI/TR 11537, paragrafo 6.
Agostino Re Rebaudengo
Presidente assoRinnovabili

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